ESCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI COSTITUZIONE DELL’OIV PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
La legge 125/13 ha peraltro previsto che negli Ordini professionali non debba essere istituito l’OIV. “ Gli Ordini, i collegi professionali , i relativi organismi nazionali e gli enti di natura associativa, con i propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.