Legge 2/12/2025 n 182 disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese certificato necroscopico (gu n.281 del 3-12-2025)

COM. N 7/2026

Legge 2/12/2025 n 182 disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese certificato necroscopico (gu n.281 del 3-12-2025)

Protocollo: 694 · 15/01/2026

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra le modifiche introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182 in materia di formazione e trasmissione digitale degli atti di morte. Le novità riguardano l’invio tramite PEC dell’avviso di morte, la trasmissione telematica della documentazione sanitaria e funeraria, l’utilizzo del certificato necroscopico e della scheda ISTAT per le autorizzazioni alla sepoltura o cremazione e la necessità del nulla osta dell’autorità giudiziaria in presenza di indizi o sospetti di morte dovuta a reato. L’Agenzia per l’Italia digitale dovrà definire gli standard delle comunicazioni telematiche.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Digitalizzazione Normativa Ordini territoriali Sanità pubblica

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Senato della Repubblica
  • Camera dei deputati
  • Agenzia per l'Italia digitale

Riferimenti normativi

  • Legge 2 dicembre 2025, n. 182
  • DPR 3 novembre 2000, n. 396
  • Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238
  • Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
  • DPR 10 settembre 1990, n. 285
  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Scadenze

  • Legge 2 dicembre 2025, n. 182 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025; vigente dal 18 dicembre 2025
  • L'Agenzia per l'Italia digitale definisce gli standard delle comunicazioni telematiche entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO