COM. N 74/2025
Comunicato congiunto ministero delle imprese e del made in italy e AgID riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro inad ai sensi dell’articolo 6-quater comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n 82
Protocollo: 9425 · 31/07/2025
Sintesi
Generata con AIIl comunicato informa che, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, il domicilio digitale dei professionisti iscritto in INI-PEC viene trasferito automaticamente in INAD, dove è utilizzabile per comunicazioni con valore legale relative alla sfera privata del titolare. Il domicilio resta provvisoriamente registrato per trenta giorni, durante i quali il professionista può modificarlo; decorso tale termine, AgID procede alla pubblicazione. Gli Ordini sono invitati a diffondere l’informazione agli iscritti.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Iscritti all'Ordine
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Enti e organizzazioni
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
- FNOMCeO
- InfoCamere
- Unioncamere
- Camere di commercio
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), articoli 3-bis, comma 1-bis, 6-bis e 6-quater, comma 2
- Linee guida AgID adottate ai sensi dell’articolo 6-quater del Codice dell’amministrazione digitale
Scadenze
- 30 giorni di registrazione provvisoria in INAD prima della pubblicazione del domicilio digitale e dei dati correlati
- Aggiornamento con cadenza quotidiana per le nuove iscrizioni in INI-PEC
