Trasmissione nota interpretativa del Ministero della Salute sul campo di applicazione dell’art 34 comma 1 della legge 13/12/2024 n 203 (permessi retribuiti vertici elettivi degli ordini e delle professioni sanitarie)
Protocollo: 7308/2025 · 13/06/2025
Sintesi
Generata con AILa comunicazione trasmette la nota interpretativa del Ministero della Salute sull’art. 34, comma 1, della legge n. 203/2024. Il beneficio dei permessi non retribuiti, fino a un massimo di otto ore lavorative mensili, riguarda i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni, dipendenti di aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, per attività istituzionali connesse al mandato. Sono ricompresi gli incarichi indicati nella richiesta della FNOPI, inclusi presidenti, vicepresidenti, segretari e tesorieri, mentre è escluso il presidente del collegio dei revisori perché incarico non elettivo.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ministero della Salute
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI)
- Ordini delle professioni sanitarie
Riferimenti normativi
- Art. 34, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203
- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233
- Legge 17 aprile 1956, n. 561
Scadenze
- 12 gennaio 2025: entrata in vigore dell’art. 34, comma 1, della legge n. 203/2024
