Legge 13 dicembre 2024 n 203 disposizioni in materia di lavoro

COM. N 3/2025

Legge 13 dicembre 2024 n 203 disposizioni in materia di lavoro

Protocollo: 185/2025 · 09/01/2025

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione segnala la pubblicazione della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, con particolare riferimento all’articolo 34. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, se dipendenti da aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti fino a otto ore lavorative mensili per attività istituzionali connesse al mandato. La richiesta deve essere scritta, motivata e presentata all’amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salvo comprovate ragioni di urgenza.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi FNOMCeo Normativa Ordini professionali Servizio Sanitario Nazionale

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ordini delle professioni sanitarie
  • Federazioni nazionali delle professioni sanitarie
  • Servizio Sanitario Nazionale
  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Riferimenti normativi

  • Legge 13 dicembre 2024, n. 203, Disposizioni in materia di lavoro, art. 34
  • Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233
  • Legge 17 aprile 1956, n. 561

Scadenze

  • Permessi non retribuiti per una durata massima di otto ore lavorative mensili
  • Richiesta scritta e motivata all’amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salvo comprovate ragioni di urgenza
  • Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024
  • Legge vigente dal 12 gennaio 2025

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO