Decreto legislativo 4 settembre 2024 n 135 recante “attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”

COM. N 110/2024

Decreto legislativo 4 settembre 2024 n 135 recante “attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”

Protocollo: 10983/2024 · 03/10/2024

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra le principali novità introdotte dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, che estende la disciplina sulla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni alle sostanze tossiche per la riproduzione. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, sanzioni, registrazione delle esposizioni e valori limite, introducendo anche l’Allegato XLIII-bis relativo al piombo e ai suoi composti ionici.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

INAIL Medicina del lavoro Ministero della Salute Normativa prevenzione Sicurezza sul lavoro

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Senato della Repubblica
  • Camera dei deputati
  • INAIL
  • Ministero della Salute
  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali
  • Commissione europea

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135
  • Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, 9 marzo 2022
  • Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008
  • Legge 21 febbraio 2024, n. 15

Scadenze

  • Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024
  • Entrata in vigore: 11 ottobre 2024
  • Ripetizione dell’informazione e formazione almeno ogni cinque anni
  • Ripetizione della valutazione dei rischi, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione
  • Valore limite transitorio per il benzene fino al 5 aprile 2026
  • Valore limite transitorio per i composti del nichel dal 18 gennaio 2025
  • Valore limite transitorio per il cadmio fino all’11 luglio 2027
  • Valore limite transitorio per il berillio fino all’11 luglio 2026
  • Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel si applica dal 21 febbraio 2026

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO