Decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 definizione della condizione di disabilita’ della valutazione di base di accomodamento ragionevole della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato
Protocollo: 6573/2024 · 24/05/2024
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala la pubblicazione del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che riforma la definizione della condizione di disabilità e disciplina la valutazione di base, il certificato medico introduttivo, l’accomodamento ragionevole, la valutazione multidimensionale e il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Il provvedimento attribuisce dal 2026 all’INPS la gestione della valutazione di base, definisce il ruolo dei medici certificatori e introduce l’utilizzo integrato delle classificazioni ICF e ICD e del Fascicolo Sanitario Elettronico.
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- Ministero della Salute
- Organizzazione mondiale della sanità
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- Regioni
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Legge 22 dicembre 2021, n. 227
- Legge 8 novembre 2000, n. 328
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
- Legge 12 marzo 1999, n. 68
- Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
Scadenze
- 14 maggio 2024: pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 111
- 30 giugno 2024: entrata in vigore del decreto
- 1° gennaio 2025: avvio della sperimentazione e applicazione dell’ICF nella valutazione di base
- 30 novembre 2024: termine previsto per il regolamento di aggiornamento dei criteri di accertamento e valutazione
- Entro sei mesi dall’entrata in vigore: adozione delle modalità INPS per il procedimento di valutazione di base e programmazione regionale delle unità di valutazione multidimensionale
- Entro 90 giorni dall’avvio del procedimento: conclusione della formazione del progetto di vita
- Entro 90 giorni dall’entrata in vigore: adozione del regolamento sul budget di progetto e delle misure di formazione
- 1° gennaio 2026: gestione esclusiva della valutazione di base affidata all’INPS e applicazione a regime sul territorio nazionale
- 90 giorni: termine ordinario per concludere la valutazione di base; 15 giorni per le patologie oncologiche e 30 giorni per i minori
- 31 dicembre 2025: termine per la salvaguardia dei diritti e delle istanze soggette alla disciplina previgente
