COM. N 17/2024
Decreto 3 novembre 2023 determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere per la valutazione dell’entita’ e la variabilita’ delle esposizioni a radiazioni ionizzanti
Protocollo: 1659/2024 · 31/01/2024
Sintesi
Generata con AILa comunicazione informa gli Ordini territoriali sul Decreto 3 novembre 2023, che stabilisce i dati dosimetrici da trasmettere alle Regioni o alle Province autonome per valutare entità e variabilità delle esposizioni mediche a radiazioni ionizzanti. Il provvedimento definisce procedure, indicatori, modalità di elaborazione e trasmissione, responsabilità degli esercenti e successive valutazioni regionali, con scadenze progressive fino al 2031.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Categorie
Tag
Enti e organizzazioni
- Ministero della Salute
- Regioni
- Province autonome di Trento e Bolzano
- FNOMCeO
Riferimenti normativi
- Decreto 3 novembre 2023
- Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, articolo 168, commi 3, 4 e 6
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Radiation Protection 154
- Radiation Protection 180
Scadenze
- Entro sei mesi dalla comunicazione prevista dall’articolo 7, comma 4: trasmissione dei dati relativi alle indagini radiodiagnostiche effettuate nel 2023 per specifiche procedure TC e mammografiche
- Entro il 31 dicembre 2027: trasmissione dei dati relativi alle ulteriori sotto-categorie di procedure indicate dall’articolo 7, comma 2, lettera b)
- Entro il 31 dicembre 2031 e successivamente con cadenza quadriennale: trasmissione dei dati relativi a tutte le sotto-categorie di procedure
- Entro dodici mesi dalla comunicazione prevista dall’articolo 7, comma 4 e successivamente ogni quattro anni: trasmissione al Ministero della Salute delle valutazioni regionali e delle Province autonome
- Elaborazioni annuali per le procedure di radiologia interventistica; elaborazioni quadriennali per le altre sotto-categorie di procedure
