Decreto 3 novembre 2023 determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere per la valutazione dell’entita’ e la variabilita’ delle esposizioni a radiazioni ionizzanti

COM. N 17/2024

Decreto 3 novembre 2023 determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere per la valutazione dell’entita’ e la variabilita’ delle esposizioni a radiazioni ionizzanti

Protocollo: 1659/2024 · 31/01/2024

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione informa gli Ordini territoriali sul Decreto 3 novembre 2023, che stabilisce i dati dosimetrici da trasmettere alle Regioni o alle Province autonome per valutare entità e variabilità delle esposizioni mediche a radiazioni ionizzanti. Il provvedimento definisce procedure, indicatori, modalità di elaborazione e trasmissione, responsabilità degli esercenti e successive valutazioni regionali, con scadenze progressive fino al 2031.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Ministero della Salute Normativa Ordini territoriali Radiazioni ionizzanti Sanità pubblica Scadenze

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Salute
  • Regioni
  • Province autonome di Trento e Bolzano
  • FNOMCeO

Riferimenti normativi

  • Decreto 3 novembre 2023
  • Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, articolo 168, commi 3, 4 e 6
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  • Radiation Protection 154
  • Radiation Protection 180

Scadenze

  • Entro sei mesi dalla comunicazione prevista dall’articolo 7, comma 4: trasmissione dei dati relativi alle indagini radiodiagnostiche effettuate nel 2023 per specifiche procedure TC e mammografiche
  • Entro il 31 dicembre 2027: trasmissione dei dati relativi alle ulteriori sotto-categorie di procedure indicate dall’articolo 7, comma 2, lettera b)
  • Entro il 31 dicembre 2031 e successivamente con cadenza quadriennale: trasmissione dei dati relativi a tutte le sotto-categorie di procedure
  • Entro dodici mesi dalla comunicazione prevista dall’articolo 7, comma 4 e successivamente ogni quattro anni: trasmissione al Ministero della Salute delle valutazioni regionali e delle Province autonome
  • Elaborazioni annuali per le procedure di radiologia interventistica; elaborazioni quadriennali per le altre sotto-categorie di procedure

Documenti ufficiali

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Allegati

Fonte originale FNOMCeO