Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

COM. N 148/2023

Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Protocollo: 14345/2023 · 22/12/2023

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione segnala la pubblicazione della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, che introduce il diritto all’oblio oncologico e misure contro le discriminazioni per le persone guarite da patologie oncologiche. La legge limita la richiesta e l’utilizzo di informazioni sanitarie pregresse nei contratti bancari, finanziari e assicurativi, nelle procedure di adozione, nei concorsi e nell’accesso al lavoro e alla formazione professionale, prevedendo specifici termini, certificazioni e provvedimenti attuativi.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Ministero della Salute Normativa Oblio oncologico Ordini territoriali Privacy e GDPR tumori

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ministero della Salute
  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali
  • Ministero della giustizia
  • Garante per la protezione dei dati personali
  • Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
  • Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
  • Commissione per le adozioni internazionali

Riferimenti normativi

  • Legge 7 dicembre 2023, n. 193
  • Legge 4 maggio 1983, n. 184
  • Costituzione, articoli 2, 3 e 32
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8, 21, 35 e 38
  • Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final del 3 febbraio 2021
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, articolo 8
  • Legge 4 agosto 1955, n. 848
  • Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 41

Scadenze

  • La legge è vigente dal 2 gennaio 2024
  • Entro sei mesi dall’entrata in vigore: provvedimenti attuativi per i servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi
  • Entro tre mesi dall’entrata in vigore: decreto sulle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di adozioni
  • Entro sei mesi dall’entrata in vigore: decreto sulle politiche attive per l’inserimento e la permanenza nel lavoro
  • Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore: decreto sulle modalità e forme di certificazione dei requisiti
  • Entro tre mesi dall’entrata in vigore: elenco delle patologie oncologiche soggette a termini inferiori
  • Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione: cancellazione delle informazioni da parte degli operatori interessati

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialescarica allegato

Fonte originale FNOMCeO