COM. N 118/2023
Decreto 7 agosto 2023 modifiche al decreto 17 dicembre 2008 recante istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare
Protocollo: 10561/2023 · 22/09/2023
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala la pubblicazione del decreto 7 agosto 2023, che modifica il sistema informativo SIAD per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare. Le modifiche estendono la rilevazione a tutti i livelli di assistenza, inclusi cure domiciliari di base, cure palliative e dimissioni protette, aggiornano modalità di trasmissione e trattamento dei dati, rafforzano le misure di sicurezza e privacy e introducono nuovi termini per il conferimento delle informazioni.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- Ministero della Salute
- FNOMCeO
- Garante per la protezione dei dati personali
- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Riferimenti normativi
- Decreto del Ministro della Salute 7 agosto 2023
- Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
- Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2016, n. 262
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
- Regolamento (UE) 2016/679
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)
- Legge 15 marzo 2010, n. 38
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
Scadenze
- 20 settembre 2023: pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 220
- 30 ottobre 2023: termine prorogato per il conferimento delle informazioni relative agli eventi dei primi due trimestri del 2023
- Entro il 15 maggio: trasmissione dei dati del primo trimestre; rettifiche entro il 15 giugno
- Entro il 14 agosto: trasmissione dei dati del secondo trimestre; rettifiche entro il 15 settembre
- Entro il 14 novembre: trasmissione dei dati del terzo trimestre; rettifiche entro il 15 dicembre
- Entro il 14 febbraio dell’anno successivo: trasmissione dei dati del quarto trimestre; rettifiche entro il 15 marzo dell’anno successivo
- Entrata in vigore: quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
