COM. N 107/2023
Legge 9 agosto 2023 n. 111 delega al governo per la riforma fiscale
Protocollo: 9903/2023 · 08/09/2023
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra i principali contenuti della Legge 9 agosto 2023, n. 111, che delega il Governo alla riforma del sistema tributario. Particolare attenzione è dedicata alla revisione dell’IRPEF e alla disciplina fiscale del lavoro autonomo, inclusi versamenti, ritenute, immobili strumentali, rimborsi spese e neutralità fiscale delle aggregazioni e riorganizzazioni degli studi professionali e del passaggio a società tra professionisti.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
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Enti e organizzazioni
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- Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
- Unione europea
Riferimenti normativi
- Legge 9 agosto 2023, n. 111, Delega al Governo per la riforma fiscale
- Articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
- Legge 5 maggio 2009, n. 42
- Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
- Legge 22 giugno 2016, n. 112
- Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore
- Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Scadenze
- La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 ed è vigente dal 29 agosto 2023.
- Il Governo deve adottare i decreti legislativi di revisione del sistema tributario entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
- Gli eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi devono essere adottati entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo o dalla scadenza del termine di delega, se successiva.
- I testi unici del sistema tributario devono essere adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
- Il codice del diritto tributario deve essere adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo correttivo o integrativo.
- L’intesa in Conferenza unificata e i pareri delle Commissioni parlamentari devono essere acquisiti entro 30 giorni; il termine per i pareri parlamentari può essere prorogato di 20 giorni e, in specifiche circostanze, il termine della delega può slittare di 90 giorni.
- I modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche fiscali devono essere resi disponibili con un anticipo non inferiore a 60 giorni rispetto all’adempimento cui si riferiscono.
