COM. N 92/2022
Articolo 34 del decreto-legge 21 marzo 2022, n 21 – “deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini”
Protocollo: 8892/2022 · 27/04/2022
Sintesi
Generata con AILa comunicazione chiarisce l’applicazione dell’articolo 34 del decreto-legge n. 21/2022, che consente temporaneamente ai professionisti sanitari ucraini in possesso di qualifiche conseguite all’estero di esercitare in Italia in deroga alla disciplina ordinaria sul riconoscimento professionale. Sono illustrate le condizioni per il reclutamento da parte delle strutture sanitarie e gli obblighi di comunicazione dei nominativi agli Ordini professionali, alle Regioni e alle Province autonome.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini territoriali
- Commissione europea
- Consiglio dell’Unione europea
- Regioni
- Province autonome
Riferimenti normativi
- Articolo 34 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
- Articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
- Articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
- Decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 2022/382
- Direttiva 2001/55/CE
- Raccomandazione della Commissione n. 2022/554
Scadenze
- Esercizio temporaneo consentito fino al 4 marzo 2023
- Professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
- Protezione temporanea concessa inizialmente per un anno, rinnovabile automaticamente per due volte ogni sei mesi
