DECRETO-LEGGE N.24/2022 NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 29/3/2022 ADEMPIMENTI ORDINI Prot. Partenza N. 7421/2022 del 30-03-2022
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra agli Ordini territoriali gli adempimenti derivanti dal decreto-legge n. 24/2022 in materia di sospensione dall’esercizio professionale per inadempimento dell’obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2. Sono fornite indicazioni sulla proroga delle sospensioni fino al 31 dicembre 2022, sulla cessazione temporanea della sospensione in caso di guarigione, sui termini per la vaccinazione e sulla riattivazione automatica della sospensione in caso di mancata trasmissione della certificazione. Sono inoltre allegati modelli di comunicazione, istanza e delibera, nonché una tabella dei termini di differimento vaccinale.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
- Ministero della Salute
- Ordini professionali territorialmente competenti
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, art. 8, comma 1
- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, art. 4, commi 3 e 5, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
- Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3
- Art. 348 del codice penale
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 8284 del 3 marzo 2021
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 40711 del 9 settembre 2021
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 56052 del 6 dicembre 2021
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 59207 del 24 dicembre 2021
Scadenze
- 15 giugno 2022: precedente termine di efficacia delle sospensioni
- 31 dicembre 2022: nuovo termine di efficacia delle sospensioni
- Entro 3 giorni dalla scadenza del termine di differimento: trasmissione all’Ordine del certificato di vaccinazione
- 90 giorni dalla contrazione dell’infezione, oltre al termine legale di 20 giorni: vaccinazione per il completamento del ciclo vaccinale primario nei casi indicati
- 120 giorni dalla contrazione dell’infezione, oltre al termine legale di 20 giorni: somministrazione della dose booster nei casi indicati
