Decreto-legge 21 marzo 2022, n 21 recante “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”
Protocollo: 6883/2022 · 23/03/2022
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala ai Presidenti degli Ordini la pubblicazione del decreto-legge n. 21/2022, evidenziando l’articolo 34. La norma consente, fino al 4 marzo 2023, l’esercizio temporaneo in Italia delle professioni sanitarie e della professione di operatore sociosanitario da parte di cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero e del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati. Le strutture sanitarie pubbliche e private possono procedere al reclutamento temporaneo e devono comunicare i nominativi dei professionisti reclutati alle regioni, alle province autonome e agli Ordini professionali competenti.
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Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini professionali
- Regioni e Province autonome
- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, articolo 34
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articoli 49 e 50
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 7
- Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, articolo 11, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
Scadenze
- Dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge, fino al 4 marzo 2023
- Le strutture sanitarie devono comunicare alle regioni, alle province autonome e agli Ordini professionali i nominativi dei professionisti reclutati ai sensi dell’articolo 34
