Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” (vigente al 5-2-2022)

COM. N 38/2022

Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” (vigente al 5-2-2022)

Protocollo: 3923/2022 · 10/02/2022

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra le principali disposizioni del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5: validità delle certificazioni verdi COVID-19 dopo dose di richiamo o guarigione successiva al ciclo vaccinale, autosorveglianza dei contatti, regole per soggetti provenienti dall’estero, trasporti e gestione dei casi di positività nel sistema scolastico e formativo. Segnala inoltre criticità nella Piattaforma nazionale DGC relative alla rilevazione dei sanitari guariti dal COVID-19 e alle procedure di sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale, chiedendo chiarimenti al Ministero della Salute.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Ministero della Salute Normativa Ordini territoriali Sanità pubblica SARS-CoV-2 Vaccinazioni

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ministero della Salute
  • SOGEI
  • Senato della Repubblica
  • Camera dei deputati

Riferimenti normativi

  • Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5
  • Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
  • Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
  • Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
  • Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
  • Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
  • Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021
  • Circolare del Ministero della Salute 21 luglio 2021, prot. n. 32884
  • Circolare del Ministero della Salute 3 marzo 2021, prot. n. 8284

Scadenze

  • Provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 e vigente al 5 febbraio 2022
  • Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
  • Validità di sei mesi per le certificazioni verdi da guarigione o completamento del ciclo vaccinale nei casi previsti
  • Test antigenico valido 48 ore e test molecolare valido 72 ore
  • Autosorveglianza e utilizzo di dispositivi FFP2/FFP3 per 10 giorni dall’ultimo contatto stretto
  • Test alla comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto
  • Accesso a determinati trasporti per le isole minori fino al 31 marzo 2022
  • Guarigione entro 120 giorni per l’applicazione delle specifiche misure di autosorveglianza scolastica
  • Dose successiva alla guarigione preferibilmente entro 6 mesi e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione, secondo la circolare del 21 luglio 2021

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO