DPCM 4 Febbraio 2022 recante “individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19”
Protocollo: 3730/2022 · 09/02/2022
Sintesi
Generata con AILa comunicazione informa gli Ordini territoriali sul DPCM 4 febbraio 2022, che stabilisce le specifiche tecniche per il rilascio, la gestione, la verifica e la revoca in modalità digitale delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. Il decreto prevede l’alimentazione del Sistema TS da parte dei medici abilitati, la generazione delle certificazioni tramite la Piattaforma nazionale-DGC, l’uso del codice CUEV e del QR code, nonché specifiche garanzie per il trattamento dei dati personali. Le certificazioni cartacee precedenti devono essere riemesse in formato digitale entro venti giorni dalla data di efficacia del decreto.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
- Ministero della Salute
- Ministero dell'economia e delle finanze
- Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per la trasformazione digitale
- Sistema TS
- Sogei S.p.A.
- PagoPA S.p.A.
- Garante per la protezione dei dati personali
Riferimenti normativi
- DPCM 4 febbraio 2022, recante l’individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in particolare l’art. 9-bis, comma 3
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 50, relativo al Sistema tessera sanitaria
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, art. 42
- DPCM 17 giugno 2021, recante disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, relativo ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN)
Scadenze
- 7 febbraio 2022: pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale n. 31
- Il decreto è efficace dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- Entro venti giorni dalla data di efficacia del decreto: riemissione in formato digitale, su richiesta dell’interessato, delle certificazioni precedentemente emesse in formato cartaceo
- Decorso il termine di venti giorni, cessazione della validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in formato cartaceo
- Conservazione dei log degli accessi per 12 mesi
