Art. 13 d.l. n. 146/21 conv. da l. n. 215/21 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – note del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’ispettorato nazionale del lavoro
Protocollo: 3643/2022 · 09/02/2022
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra l’obbligo di preventiva comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali introdotto dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021. L’obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano come imprenditori e non si applica, tra gli altri, agli studi professionali non organizzati in forma d’impresa né alle prestazioni intellettuali. Sono riepilogati soggetti interessati ed esclusi, tempistiche, modalità e contenuti della comunicazione, possibilità di annullamento o modifica e sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore.
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Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Ispettorato Nazionale del Lavoro
Riferimenti normativi
- Art. 13 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215
- Art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008
- Art. 15 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81
- Art. 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124
- Artt. 2082, 2083, 2222 e 2229 del Codice civile
- Art. 67, comma 1, lettere i) e l), del D.P.R. n. 917/1986
- Art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2015
- Art. 9-bis del Decreto-Legge n. 510/1996, convertito dalla Legge n. 608/1996
- Art. 54-bis del Decreto-Legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017
- Legge n. 233/2021, di conversione del Decreto-Legge n. 152/2021
- Art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001
- Art. 6 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947
Scadenze
- 21 dicembre 2021: decorrenza del nuovo obbligo
- 18 gennaio 2022: termine entro il quale effettuare la comunicazione per i rapporti in essere o iniziati dal 21 dicembre 2021 e già cessati
- Prima dell’inizio della prestazione: termine ordinario per i rapporti avviati successivamente alla pubblicazione della nota
- Entro 7 giorni di calendario: termine indicato per i rapporti soggetti alla disciplina transitoria
