Decreto 28 settembre 2021 – recante “proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente «principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», limitatamente al corso 2020/2023 di formazione specifica in medicina generale”.

COM. N 236/2021

Decreto 28 settembre 2021 – recante “proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente «principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», limitatamente al corso 2020/2023 di formazione specifica in medicina generale”.

Protocollo: 18786/2021 · 29/11/2021

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione segnala la pubblicazione del decreto del Ministero della Salute del 28 settembre 2021, che proroga, limitatamente al corso 2020/2023 di formazione specifica in medicina generale, da 60 a 150 giorni dall’inizio del corso il termine per utilizzare la graduatoria degli idonei e coprire i posti vacanti. I giorni di corso eventualmente persi devono essere recuperati e retribuiti, nel rispetto di almeno 4.800 ore e 36 mesi di formazione.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

FNOMCeo Formazione professionale Ministero della Salute Normativa Ordini territoriali Professione medica

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Salute
  • FNOMCeO
  • Regioni
  • Provincia autonoma di Trento
  • Corte dei conti

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
  • Direttiva 93/16/CEE
  • Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277
  • Direttiva 2001/19/CE
  • Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
  • Direttiva 2005/36/CE
  • Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006, articolo 9, comma 5
  • Decreto del Ministro della Salute 28 agosto 2014
  • Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2021

Scadenze

  • Utilizzo della graduatoria entro un massimo di 150 giorni dalla data di inizio del corso 2020/2023
  • Recupero dei giorni di corso persi nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e 36 mesi
  • Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 25 novembre 2021
  • Registrazione alla Corte dei conti il 21 ottobre 2021

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO