Isin – sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati ai sensi del d.lgs n.101/2020
Protocollo: 18362/2021 · 24/11/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione informa che le strutture sanitarie pubbliche e private, inclusi gli studi odontoiatrici, sono temporaneamente esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 101/2020 per generatori di radiazioni e materie radioattive impiegati a fini di esposizione medica, in attesa dell’accordo previsto dalla normativa. Restano tuttavia gli obblighi relativi alle sorgenti sigillate ad alta attività e alla comunicazione della spedizione dei rifiuti radioattivi. Le strutture che conferiscono tali rifiuti devono registrarsi al sistema STRIMS e trasmettere i dati entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’operatività del sistema nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2021.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)
- FNOMCeO
- Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare (AIMN)
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, in particolare artt. 48 e 67
- Direttiva 2013/59/Euratom
- Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom
- Legge 4 ottobre 2019, n. 117, art. 20, comma 1, lettera a)
- D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 4
Scadenze
- 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2021 dell’operatività del sistema informatico STRIMS per la registrazione e la comunicazione dei dati relativi a sorgenti, materiali e rifiuti radioattivi
- Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020 deve essere concluso l’accordo previsto dall’art. 48, comma 4, per stabilire modalità di registrazione e informazioni da trasmettere all’ISIN
