Legge 8 novembre 2021, n. 163 recante “disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”

COM. N 230/2021

Legge 8 novembre 2021, n. 163 recante “disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”

Protocollo: 18351/2021 · 24/11/2021

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra le principali disposizioni della Legge 8 novembre 2021, n. 163 sui titoli universitari abilitanti. La legge attribuisce valore abilitante all’esame finale delle lauree magistrali in odontoiatria, farmacia, medicina veterinaria e psicologia, prevedendo tirocini pratico-valutativi e prove pratiche valutative integrate negli esami finali. Sono inoltre disciplinati l’adeguamento dei corsi di studio e dei regolamenti didattici universitari, il coinvolgimento degli ordini professionali nelle commissioni e la possibilità di rendere abilitanti ulteriori titoli universitari mediante regolamenti di delegificazione.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Albi professionali Formazione professionale Normativa Professione medica Professione odontoiatrica Università

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Senato della Repubblica
  • Camera dei deputati
  • Ministero dell'università e della ricerca
  • Università

Riferimenti normativi

  • Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”
  • Legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria
  • Decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 dicembre 1985, recante il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra
  • Ordinanza del Ministero dell’università e della ricerca n. 65 del 21 gennaio 2021
  • Articolo 102 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020
  • Decreto ministeriale n. 58/2018, articolo 3
  • Legge n. 127/1997, articolo 17, commi 2 e 95
  • Legge n. 341/1990, articolo 11, commi 1 e 2
  • Decreto ministeriale n. 8 del 2 aprile 2020, articolo 2
  • Legge n. 400/1988, articolo 17, comma 2
  • Legge n. 4/1999, articolo 1, comma 18

Scadenze

  • Decreto del Ministro dell’università e della ricerca da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
  • Parere delle Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta
  • Approvazione ministeriale dei regolamenti didattici entro 180 giorni dal ricevimento, decorso il quale il regolamento si intende approvato

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialescarica allegato

Fonte originale FNOMCeO