“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (atto senato 2305)

COM. N 215/2021

“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (atto senato 2305)

Protocollo: 16488 · 29/10/2021

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra le disposizioni dell’Atto Senato 2305 sui titoli universitari abilitanti. Il provvedimento attribuisce valore abilitante alle lauree magistrali in odontoiatria, farmacia, medicina veterinaria e psicologia, disciplina il tirocinio pratico-valutativo e la prova pratica finale, prevede l’adeguamento dei corsi di studio e dei regolamenti universitari e demanda a successivi regolamenti l’individuazione di ulteriori lauree abilitanti. Viene inoltre richiamato il regime già previsto per la laurea magistrale in medicina e chirurgia.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Formazione professionale Normativa Ordini professionali Professione medica Professione odontoiatrica Università

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Senato della Repubblica
  • Camera dei deputati
  • Ministero dell'università e della ricerca
  • Università
  • Ordini e collegi professionali

Riferimenti normativi

  • Atto Senato 2305
  • Legge 24 luglio 1985, n. 409
  • Decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 dicembre 1985
  • Ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca n. 65 del 21 gennaio 2021
  • Articolo 102 del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020
  • Decreto ministeriale n. 58/2018
  • Legge n. 127 del 1997, articolo 17, comma 95
  • Legge n. 341 del 1990, articolo 11, commi 1 e 2
  • Decreto ministeriale n. 8 del 2 aprile 2020
  • Legge n. 400 del 1988, articolo 17, comma 2
  • Legge n. 4 del 1999, articolo 1, comma 18

Scadenze

  • Adozione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
  • Pronuncia delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla richiesta
  • Approvazione del regolamento didattico di ateneo entro 180 giorni dal ricevimento da parte del Ministero dell’università e della ricerca, decorso tale termine senza pronuncia il regolamento si intende approvato

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialescarica allegato

Fonte originale FNOMCeO