Consiglio Di Stato sentenza n. 7045/2021 – obbligo vaccinale operatori sanitari
Protocollo: 16261/2021 · 27/10/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra la sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato, che ha ritenuto legittimo l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 previsto dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. La vaccinazione è qualificata come requisito essenziale per l’esercizio professionale e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, con sospensione dalle attività a rischio di contagio in caso di inadempimento ingiustificato. La sentenza richiama la tutela della salute pubblica, la sicurezza delle cure, la protezione dei soggetti vulnerabili e la legittimità del bilanciamento tra autodeterminazione individuale e interesse collettivo.
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Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Consiglio di Stato
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- AIFA
- EMA
- Istituto Superiore di Sanità
- Corte costituzionale
- Corte europea dei diritti dell’uomo
- Ministero della Salute
Riferimenti normativi
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 7045/2021
- Art. 4 del decreto-legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021
- Legge n. 219/2017, art. 1, comma 2
- Decreto legislativo n. 81/2008
- Legge n. 24/2017, art. 1
- Art. 2087 del codice civile
- Legge n. 43/2006, art. 1, comma 2
- Legge n. 210/1992, art. 1
- Regolamento (CE) n. 726/2004, art. 14-bis
- Regolamento (CE) n. 507/2006
- Regolamento (UE) 2016/679, art. 9
- Decreto legislativo n. 196/2003, art. 52 e art. 2-septies
Scadenze
- 27 ottobre 2021: data della comunicazione FNOMCeO
- 20 ottobre 2021: pubblicazione della sentenza n. 7045/2021
- 14 ottobre 2021: camera di consiglio del Consiglio di Stato
- 31 dicembre 2021: termine massimo previsto per l’obbligo vaccinale e per la sospensione conseguente all’inadempimento, secondo la disciplina esaminata
- Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto: gli Ordini professionali territoriali trasmettono gli elenchi degli iscritti alla Regione o Provincia autonoma competente
- Entro dieci giorni dalla ricezione degli elenchi: Regioni e Province autonome verificano lo stato vaccinale
- Entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito dell’A.S.L.: l’interessato deve produrre la documentazione richiesta
- Entro tre giorni dalla somministrazione: trasmissione della certificazione attestante l’adempimento vaccinale
- Per i soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2: vaccinazione preferibilmente entro sei mesi e comunque non oltre dodici mesi dalla guarigione, secondo l’aggiornamento della circolare del 21 luglio 2021
