Disciplina della certificazione verde COVID-19 in ambito lavorativo privato studi professionali medici e odontoiatrici
Protocollo: 14966/2021 · 08/10/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra gli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro privati, inclusi gli studi professionali medici e odontoiatrici. Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 datori di lavoro e lavoratori sono soggetti a specifici obblighi di possesso, esibizione e verifica del green pass, con relative conseguenze in caso di assenza. Per gli esercenti le professioni sanitarie resta inoltre fermo l’obbligo vaccinale previsto dalla normativa vigente. Sono richiamate le cautele sul trattamento dei dati personali e viene precisato che gli studi medici e odontoiatrici non possono richiedere il green pass ai pazienti in fase di accesso o accettazione, in assenza di una specifica previsione normativa.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ministero della Salute
- Garante per la protezione dei dati personali
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, art. 3, commi 1-9
- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 4, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
- Legge 1° febbraio 2006, n. 43, art. 1, comma 2
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 457
- Decreto-legge n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126
- Decreto-legge n. 52/2021 (Decreto Riaperture)
- Articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 127/2021
Scadenze
- 15 ottobre 2021: decorrenza dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro privati
- 15 ottobre 2021: termine entro il quale i datori di lavoro devono definire le modalità operative delle verifiche e individuare formalmente gli incaricati
- 31 dicembre 2021: termine di cessazione dello stato di emergenza e limite temporale degli obblighi richiamati
- Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata: possibilità di sospensione per le imprese con meno di 15 dipendenti, per un massimo di 10 giorni, rinnovabile una sola volta
- 48 ore: validità del tampone antigenico negativo ai fini della certificazione verde
- 72 ore: validità del tampone molecolare negativo ai fini della certificazione verde
