Delibere presidenziali d’urgenza
Protocollo: 10269/2021 · 16/07/2021
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO fornisce indicazioni agli Ordini sulla possibilità di adottare delibere presidenziali d’urgenza esclusivamente in casi di indifferibile e comprovata necessità, con successiva ratifica da parte dell’organo collegiale competente. Gli Ordini devono disciplinare la procedura nel regolamento interno; in assenza del regolamento, viene richiamata la possibilità di adottare provvisoriamente tali atti secondo i principi sulla conservazione degli atti amministrativi. La procedura è indicata anche per provvedimenti connessi a comunicazioni dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza che incidano sulla libertà personale dell’iscritto.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- Autorità giudiziaria
- Autorità di pubblica sicurezza
Riferimenti normativi
- Legge n. 241/1990, artt. 21-octies e 21-nonies
- DPR n. 221/1950, art. 43
Scadenze
- Ratifica della delibera presidenziale d’urgenza alla prima riunione utile dell’organo collegiale competente
