Provvedimento Ministero della Salute n.0015127-12/04/2021-dgpre- “indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata”

COM. N 80/2021

Provvedimento Ministero della Salute n.0015127-12/04/2021-dgpre- “indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata”

Protocollo: 6103/2021 · 14/04/2021

Sintesi

Generata con AI

Il Ministero della Salute fornisce indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo un’assenza correlata a COVID-19. Il provvedimento disciplina le diverse situazioni: ricovero per forme gravi, positività sintomatica o asintomatica, positività prolungata e contatto stretto asintomatico, specificando isolamento, test di negativizzazione, certificazioni e ruolo del medico competente.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Medicina del lavoro Ministero della Salute Normativa Sanità pubblica SARS-CoV-2 Sicurezza sul lavoro

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Salute
  • FNOMCeO
  • INPS
  • INAIL

Riferimenti normativi

  • Art. 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
  • Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021
  • Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020
  • Messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020

Scadenze

  • Isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, con almeno 3 giorni senza sintomi e successivo test molecolare negativo per i lavoratori positivi sintomatici
  • Isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività e successivo test molecolare negativo per i lavoratori positivi asintomatici
  • Interruzione dell’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi per i lavoratori positivi a lungo termine, con riammissione subordinata alla negativizzazione del tampone
  • Quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo per i lavoratori contatto stretto asintomatici
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i lavoratori ricoverati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. 81/2008, anche indipendentemente dalla durata dell’assenza

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO