Decreto legge 31 marzo 2021 n 44 recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2” (gu n.79 del 1-4-2021)

COM. N 68/2021

Decreto legge 31 marzo 2021 n 44 recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2” (gu n.79 del 1-4-2021)

Protocollo: 5672/2021 · 02/04/2021

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra le disposizioni del decreto-legge n. 44/2021 in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19, responsabilità penale per la somministrazione dei vaccini e obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie. Gli Ordini professionali territoriali sono tenuti a trasmettere alle Regioni o Province autonome gli elenchi degli iscritti con il luogo di residenza, mentre l’inosservanza dell’obbligo vaccinale può comportare la sospensione dalle attività a rischio di contagio. Sono inoltre richiamate disposizioni sul consenso alla vaccinazione delle persone incapaci, sui concorsi pubblici e sul rinnovo degli organi degli ordini professionali.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Normativa Ordini territoriali Privacy e GDPR Sanità pubblica SARS-CoV-2 Vaccinazioni

Enti e organizzazioni

  • Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
  • Ordini professionali territoriali
  • Ministero della Salute
  • Regioni
  • Province autonome
  • Aziende sanitarie locali (ASL)
  • Consiglio dei ministri

Riferimenti normativi

  • Decreto-legge 31 marzo 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021
  • Articoli 3, 4, 5, 7, 9, 10 e 12 del decreto-legge n. 44/2021
  • Articoli 589 e 590 del codice penale
  • Articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  • Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6
  • Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  • Legge 3 febbraio 1963, n. 69

Scadenze

  • Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli Ordini professionali territoriali devono trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Regioni o Province autonome
  • Entro dieci giorni dalla ricezione degli elenchi, Regioni e Province autonome verificano lo stato vaccinale
  • Entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito dell’ASL, l’interessato deve produrre la documentazione richiesta
  • Non oltre tre giorni dalla somministrazione deve essere trasmessa la certificazione dell’adempimento vaccinale, in caso di richiesta di vaccinazione
  • L’obbligo vaccinale e la relativa sospensione operano comunque non oltre il 31 dicembre 2021
  • Entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto deve essere adottato il protocollo di sicurezza per l’attività libero-professionale
  • Le misure di contenimento indicate nell’articolo 1 si applicano dal 7 al 30 aprile 2021
  • Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento in presenza delle procedure selettive dei concorsi pubblici nel rispetto delle linee guida applicabili

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO