Decreto legge 31 marzo 2021 n 44 recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2” (gu n.79 del 1-4-2021)
Protocollo: 5672/2021 · 02/04/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra le disposizioni del decreto-legge n. 44/2021 in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19, responsabilità penale per la somministrazione dei vaccini e obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie. Gli Ordini professionali territoriali sono tenuti a trasmettere alle Regioni o Province autonome gli elenchi degli iscritti con il luogo di residenza, mentre l’inosservanza dell’obbligo vaccinale può comportare la sospensione dalle attività a rischio di contagio. Sono inoltre richiamate disposizioni sul consenso alla vaccinazione delle persone incapaci, sui concorsi pubblici e sul rinnovo degli organi degli ordini professionali.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
- Ordini professionali territoriali
- Ministero della Salute
- Regioni
- Province autonome
- Aziende sanitarie locali (ASL)
- Consiglio dei ministri
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 31 marzo 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021
- Articoli 3, 4, 5, 7, 9, 10 e 12 del decreto-legge n. 44/2021
- Articoli 589 e 590 del codice penale
- Articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Scadenze
- Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli Ordini professionali territoriali devono trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Regioni o Province autonome
- Entro dieci giorni dalla ricezione degli elenchi, Regioni e Province autonome verificano lo stato vaccinale
- Entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito dell’ASL, l’interessato deve produrre la documentazione richiesta
- Non oltre tre giorni dalla somministrazione deve essere trasmessa la certificazione dell’adempimento vaccinale, in caso di richiesta di vaccinazione
- L’obbligo vaccinale e la relativa sospensione operano comunque non oltre il 31 dicembre 2021
- Entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto deve essere adottato il protocollo di sicurezza per l’attività libero-professionale
- Le misure di contenimento indicate nell’articolo 1 si applicano dal 7 al 30 aprile 2021
- Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento in presenza delle procedure selettive dei concorsi pubblici nel rispetto delle linee guida applicabili
