Delibere commissione nazionale per la formazione continua adottate il 04 febbraio 2021
Protocollo: 4116/2021 · 08/03/2021
Sintesi
Generata con AILa Commissione nazionale per la formazione continua ha chiarito l’applicazione dell’obbligo ECM durante la pandemia. Per i professionisti sanitari pensionati che svolgono attività saltuaria, questa è definita come attività con reddito annuo non superiore a 5.000 euro; l’esenzione richiede un’apposita dichiarazione e comporta una riduzione di 2 crediti ECM ogni 15 giorni di sospensione, entro il limite dell’obbligo triennale. Sono inoltre precisate le regole sullo spostamento dei crediti, sul recupero del debito formativo e sulle riduzioni previste per i professionisti operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Il Co.Ge.A.P.S. deve predisporre modalità digitali per la presentazione e la valutazione delle istanze di esenzione.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Iscritti all'Ordine
Tag
Enti e organizzazioni
- Commissione nazionale per la formazione continua
- AGENAS
- Co.Ge.A.P.S.
- FNOMCeO
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 16-ter
- Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 357 e 358
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 92, comma 5
- Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192
- D.P.C.M. 26 luglio 2010
- Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012
- D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 4
- Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, in materia di formazione continua nel settore salute
- Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato il 25 ottobre 2018
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214
- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, Capo II, convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale
- Decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019
- Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 18 dicembre 2019 sul recupero del debito formativo pregresso
- Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 luglio 2019 sulle riduzioni per le zone colpite dagli eventi sismici
Scadenze
- 4 febbraio 2021: adozione delle delibere della Commissione nazionale per la formazione continua
- 31 dicembre 2021: data di fine evento rilevante per lo spostamento dei crediti
- Triennio 2014-2016: riduzione dell’obbligo formativo di 25 crediti per i professionisti interessati dagli eventi sismici
- Triennio 2017-2019: obbligo formativo ridotto e criteri di riduzione per i professionisti delle zone colpite dagli eventi sismici
- Triennio 2020-2022: possibilità di portare in riduzione i crediti eccedenti conseguiti nei periodi precedenti
