Nota del Ministero della Salute recante “questione interpretativa in merito all’art 8 comma 9 del d.lgs. c.p.s. n. 233/1946 come modificato dalla legge n. 3/2018”

COM. N 42/2021

Nota del Ministero della Salute recante “questione interpretativa in merito all’art 8 comma 9 del d.lgs. c.p.s. n. 233/1946 come modificato dalla legge n. 3/2018”

Protocollo: 3708/2021 · 26/02/2021

Sintesi

Generata con AI

La nota del Ministero della Salute chiarisce che tutti gli Ordini territoriali sono legittimati a partecipare all’elezione dei Comitati centrali attraverso il voto dei rispettivi Presidenti. L’espressione normativa “un voto per ogni cinquecento iscritti” deve essere interpretata garantendo comunque un voto ai Presidenti degli Ordini con un numero di iscritti fino a cinquecento. Lo stesso criterio si applica all’elezione della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale. La FNOMCeO condivide e recepisce tale interpretazione.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Albi professionali Elezioni ordinistiche FNOMCeo Ministero della Salute Normativa Ordini territoriali

Enti e organizzazioni

  • Ministero della Salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale
  • FNOMCeO
  • Ordini territoriali
  • Commissione Albo Odontoiatri Nazionale

Riferimenti normativi

  • Art. 8, comma 9, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO