Comunicazione sanzioni disciplinari e amministrative alla FNOMCeO
Protocollo: 1910/2021 · 29/01/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione chiarisce l’obbligo degli Ordini territoriali di trasmettere alla FNOMCeO i dati relativi alle sanzioni disciplinari e amministrative definitive o esecutive irrogate agli iscritti. Sono riepilogati i riferimenti normativi, le tipologie di provvedimenti soggetti a comunicazione e i termini: aggiornamento telematico dell’Albo unico nazionale con la massima sollecitudine e inserimento nel sistema IMI entro tre giorni dall’adozione della decisione; per l’Anagrafe tributaria, comunicazione entro il 30 giugno di ogni anno per le variazioni dell’anno precedente.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini territoriali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- Ministero della Salute
- ENPAM
- Autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea
Riferimenti normativi
- DPR 5 aprile 1959, n. 221, art. 49, comma 2, e art. 2, comma 2
- D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946, art. 6, comma 1
- DPR n. 605/1973, artt. 6 e 7
- D. Lgs. n. 137/2012, art. 3
- Direttiva 2005/36/CE, art. 56-bis, recepita dal D. Lgs. n. 206/2007
- Direttiva 2013/55/UE, art. 10, recepita dal D. Lgs. n. 15/2016
- Legge n. 175/1992, art. 8
- DPR n. 221/1950, art. 43
- D. Lgs. n. 471/1997, art. 12
Scadenze
- Entro il 30 giugno di ciascun anno per le iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell’anno precedente da comunicare all’Anagrafe tributaria
- Trasmissione agli aggiornamenti dell’Albo unico nazionale tramite flusso informatico con la massima sollecitudine
- Inserimento delle informazioni nel sistema IMI entro tre giorni dalla data di adozione della decisione
