Obbligo della comunicazione del domicilio digitale (PEC) agli ordini

COM. N 22/2021

Obbligo della comunicazione del domicilio digitale (PEC) agli ordini

Protocollo: 1779/2021 · 28/01/2021

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione ribadisce l’obbligo per i professionisti iscritti agli albi di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza. Invita gli Ordini a verificare e applicare gli adempimenti previsti, inclusa la diffida entro trenta giorni e, in caso di mancata ottemperanza, la sospensione dall’albo fino alla comunicazione della PEC.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Albi professionali Normativa Ordini territoriali PEC Scadenze

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Riferimenti normativi

  • Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
  • Articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)
  • Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013

Scadenze

  • Diffida ad adempiere entro trenta giorni per il professionista che non abbia comunicato il domicilio digitale all’Ordine

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO