COM. N 22/2021
Obbligo della comunicazione del domicilio digitale (PEC) agli ordini
Protocollo: 1779/2021 · 28/01/2021
Sintesi
Generata con AILa comunicazione ribadisce l’obbligo per i professionisti iscritti agli albi di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza. Invita gli Ordini a verificare e applicare gli adempimenti previsti, inclusa la diffida entro trenta giorni e, in caso di mancata ottemperanza, la sospensione dall’albo fino alla comunicazione della PEC.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
- Articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013
Scadenze
- Diffida ad adempiere entro trenta giorni per il professionista che non abbia comunicato il domicilio digitale all’Ordine
