Decreto-legge 16 luglio 2020 n 76 – misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale art. 37

COM. N 140/2020

Decreto-legge 16 luglio 2020 n 76 – misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale art. 37

Protocollo: 8962/2020 · 23/07/2020

Sintesi

Generata con AI

Il decreto-legge n. 76/2020 modifica la disciplina del domicilio digitale dei professionisti. Chi non comunica il proprio indirizzo PEC o analogo domicilio digitale all’Ordine deve essere diffidato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di mancato adempimento è prevista la sospensione dall’Albo fino alla comunicazione. La comunicazione segnala inoltre le criticità dell’applicazione automatica della sospensione e la nota FNOMCeO trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri per chiederne la revisione in sede di conversione.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Albi professionali Digitalizzazione FNOMCeo Normativa Ordini territoriali PEC

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • Corte Costituzionale

Riferimenti normativi

  • Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 37
  • Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, commi 7 e 7-bis
  • Legge 28 gennaio 2009, n. 2
  • Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, art. 27, comma 2
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis
  • Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, art. 6
  • Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 259/2019

Scadenze

  • Diffida ad adempiere entro trenta giorni
  • Comunicazione del domicilio digitale entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO