COM. N 140/2020
Decreto-legge 16 luglio 2020 n 76 – misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale art. 37
Protocollo: 8962/2020 · 23/07/2020
Sintesi
Generata con AIIl decreto-legge n. 76/2020 modifica la disciplina del domicilio digitale dei professionisti. Chi non comunica il proprio indirizzo PEC o analogo domicilio digitale all’Ordine deve essere diffidato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di mancato adempimento è prevista la sospensione dall’Albo fino alla comunicazione. La comunicazione segnala inoltre le criticità dell’applicazione automatica della sospensione e la nota FNOMCeO trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri per chiederne la revisione in sede di conversione.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Corte Costituzionale
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 37
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, commi 7 e 7-bis
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2
- Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, art. 27, comma 2
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, art. 6
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 259/2019
Scadenze
- Diffida ad adempiere entro trenta giorni
- Comunicazione del domicilio digitale entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
