Regolamento elezioni federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

COM. N 137/2020

Regolamento elezioni federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Protocollo: 8838/2020 · 23/07/2020

Sintesi

Generata con AI

La FNOMCeO trasmette il regolamento sulle modalità operative per lo svolgimento delle elezioni degli organi degli Ordini territoriali e della Federazione nazionale. Il regolamento disciplina convocazione, quorum, presentazione delle candidature e delle liste, composizione dei seggi, votazioni anche telematiche, scrutinio, proclamazione dei risultati, ricorsi ed elezioni suppletive.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Elezioni ordinistiche FNOMCeo Normativa Ordini territoriali Scadenze

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ordini territoriali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • Ministero della Salute
  • Ministero della Giustizia
  • Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
  • ENPAM

Riferimenti normativi

  • Articolo 9 del D.M. 15 marzo 2018
  • T.U. 445/2000
  • D.Lgs. 82/2005

Scadenze

  • Convocazione dell'assemblea nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza del Consiglio
  • Invio dell'avviso di convocazione almeno 20 giorni prima dell'inizio delle votazioni
  • Presentazione delle candidature e delle liste entro le ore 12 del decimo giorno precedente le votazioni
  • Conservazione delle schede non valide per 180 giorni
  • Conservazione delle schede nulle e contestate per quattro anni
  • Proclamazione degli eletti entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza degli organi
  • Riunione degli organi eletti entro otto giorni dalla proclamazione
  • Ricorso contro la validità delle operazioni elettorali entro 30 giorni dalla proclamazione
  • Indizione delle elezioni suppletive entro 15 giorni dalla riduzione degli organi a meno della metà dei componenti

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO