Differimento termini approvazione rendiconto – chiarimenti comunicazione 107/2020
Protocollo: 6771/2020 · 28/05/2020
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO chiarisce che il rendiconto 2019 degli Ordini deve essere approvato entro il 30 giugno 2020 in applicazione dell’art. 107 del D.L. 18/2020, mentre, a regime, i regolamenti contabili che prevedono l’approvazione entro il 31 dicembre devono essere adeguati al termine ordinario del 30 aprile previsto dal DPR 97/2003. Comunica inoltre lo stanziamento di un contributo complessivo di 1.000.000 di euro a favore degli Ordini per l’emergenza COVID-19, composto da una quota fissa di 5.000 euro e da una quota di 1 euro per ogni iscritto al 31 dicembre 2019.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ordini territoriali
- Ministero della Salute
Riferimenti normativi
- Art. 107 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18
- DPR 97/2003, art. 38
- DPR 68/1986
- Legge 20 marzo 1975, n. 70
- Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91
- Comunicazioni FNOMCeO n. 107/2020, n. 112/2019 e n. 114/2019
Scadenze
- 30 giugno 2020: termine differito per l’adozione del rendiconto relativo all’esercizio 2019
- 30 aprile: termine ordinario per l’approvazione del conto consuntivo nell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio
- 31 dicembre: termine previsto da alcuni regolamenti contabili, da adeguare alla normativa vigente
- 31 dicembre 2019: data di riferimento per il numero degli iscritti ai fini del calcolo del contributo
