Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

COM. N 104/2020

Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Protocollo: 6340/2020 · 18/05/2020

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione informa gli Ordini territoriali sulla pubblicazione del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che introduce ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza COVID-19. Sono riepilogate le disposizioni su spostamenti regionali, interregionali ed esteri, quarantena, assembramenti, attività formative, attività economiche e monitoraggio epidemiologico, oltre alle sanzioni per le violazioni.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

emergenze FNOMCeo Normativa prevenzione Sanità pubblica SARS-CoV-2

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ministero della Salute
  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
  • Istituto superiore di sanità
  • Dipartimento della protezione civile
  • Conferenza delle regioni e delle province autonome

Riferimenti normativi

  • Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
  • Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
  • Articoli 16, 77 e 87 della Costituzione
  • Decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630
  • Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 260
  • Codice penale, articoli 452, 650

Scadenze

  • Dal 18 maggio al 31 luglio 2020: applicazione delle misure del decreto, salvo termini diversi
  • Fino al 2 giugno 2020: divieto degli spostamenti tra regioni diverse e da e per l’estero, salvo le eccezioni previste
  • Dal 3 giugno 2020: gli spostamenti interregionali e da e per l’estero possono essere limitati solo con specifici provvedimenti statali
  • Dal 18 maggio 2020: cessazione delle limitazioni generali alla circolazione all’interno della stessa regione
  • Da 5 a 30 giorni: chiusura dell’esercizio o dell’attività quale sanzione amministrativa accessoria
  • Massimo 5 giorni: durata della chiusura provvisoria disposta dall’autorità procedente

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO