Decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020 – “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale.”
Protocollo: 5515/2020 · 29/04/2020
Sintesi
Generata con AILa comunicazione informa gli Ordini territoriali sulle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 per la cosiddetta fase due dell’emergenza COVID-19, efficaci dal 4 al 17 maggio 2020. Richiama le misure di contenimento, l’uso delle protezioni respiratorie, gli spostamenti, il lavoro agile e i protocolli di sicurezza. Fornisce inoltre indicazioni operative per le strutture degli Ordini, per l’attività medica — incluso il triage telefonico e il consulto a distanza — e per la graduale ripresa dell’attività odontoiatrica, subordinata all’adozione di adeguate misure anti-contagio.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
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- Protezione Civile
Riferimenti normativi
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020
- Legge 22 maggio 2017, n. 81
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- Legge 12 giugno 1990, n. 146
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
- Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015
Scadenze
- 27 aprile 2020: applicazione anticipata delle disposizioni dell’articolo 2, commi 7, 9 e 11
- 4 maggio 2020: entrata in vigore delle disposizioni del DPCM in sostituzione di quelle del 10 aprile 2020
- 17 maggio 2020: termine di efficacia delle disposizioni
- Tre giorni dall’adozione della modifica o del provvedimento di sospensione: completamento delle attività necessarie alla sospensione
- Quattordici giorni: durata della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario
- 72 ore, prorogabili di ulteriori 48 ore: durata dei transiti e soggiorni di breve durata per comprovate esigenze lavorative
- 24 ore, prorogabili di ulteriori 12 ore: permanenza in Italia per il transito terrestre verso un altro Stato
