Liberi professionisti iscritti agli ordini professionali – decreto 25 marzo 2020 – fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della prima casa ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

COM. N 57/2020

Liberi professionisti iscritti agli ordini professionali – decreto 25 marzo 2020 – fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della prima casa ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

Protocollo: 4273 · 30/03/2020

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione informa che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020 ha esteso, per nove mesi, il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, inclusi quelli iscritti agli Ordini professionali. L’accesso è previsto per chi autocertifica un calo del fatturato superiore al 33% a causa delle restrizioni adottate per l’emergenza COVID-19; non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Iscritti all'Ordine

Tag

Adempimenti amministrativi Normativa Ordini professionali Professione medica SARS-CoV-2

Enti e organizzazioni

  • Ministero dell’Economia e delle Finanze
  • FNOMCeO
  • Ministero dello sviluppo economico
  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
  • Corte dei conti

Riferimenti normativi

  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 marzo 2020
  • Articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
  • Articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 475 e seguenti
  • Decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132
  • Decreto ministeriale 22 febbraio 2013, n. 37
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 46 e 47
  • Legge 22 maggio 2017, n. 81, articolo 1
  • Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Scadenze

  • Operatività estesa per nove mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cioè dal 17 marzo 2020
  • Il calo del fatturato deve essere registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, oppure nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la domanda se non è trascorso un trimestre
  • Decreto emanato il 25 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2020

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO