Decreto-legge 2 marzo 2020 n 9 recante “misure urgenti di sostegno per famiglie lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Protocollo: 3358/2020 · 05/03/2020
Sintesi
Generata con AILa comunicazione segnala agli Ordini territoriali la pubblicazione del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, illustrando le principali disposizioni di interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini professionali nell’ambito dell’emergenza COVID-19. Sono richiamate, in particolare, le misure per il conferimento di incarichi a personale medico e infermieristico in quiescenza, l’ammissione con riserva al corso di formazione specifica in medicina generale, l’acquisizione e l’utilizzo di dispositivi di protezione e medicali, il lavoro agile e il trattamento del personale pubblico.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Dipartimento della Protezione Civile
- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità
- Ministero dell’università e della ricerca
- INPS
- Consip S.p.A.
- Organizzazione Mondiale della Sanità
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- Legge 22 maggio 2017, n. 81
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448
- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
- Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006
- Ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio 2020
- Circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020
- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
Scadenze
- 2 marzo 2020: pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto-legge n. 9/2020
- 5 marzo 2020: data della comunicazione FNOMCeO
- Durata massima di sei mesi per gli incarichi autonomi a personale medico e infermieristico in quiescenza, comunque entro il termine dello stato di emergenza
- Conseguimento dell’abilitazione professionale entro la prima sessione utile degli esami di Stato per i corsisti ammessi con riserva
- Quindici giorni per l’eventuale recesso dell’aggiudicatario dall’incremento delle convenzioni Consip
- Fino al termine dello stato di emergenza: acquisizione e utilizzo dei dispositivi di protezione e medicali secondo le disposizioni dell’articolo 34
- 30 settembre 2020: termine previsto per alcune procedure Consip finalizzate al lavoro agile
- 31 marzo 2020: termine di diverse sospensioni e proroghe previste dal decreto
