Interpello medici competenti

COM. N 143/2019

Interpello medici competenti

Protocollo: 19064/2019 · 18/12/2019

Sintesi

Generata con AI

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce che, in caso di avvicendamento del medico competente durante l’anno, la comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio deve essere effettuata dal medico competente in attività alla scadenza dell’anno di riferimento. L’obbligo di trasmissione entro il 31 marzo permane anche se nell’anno precedente non è stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Iscritti all'Ordine

Tag

INAIL Medicina del lavoro Normativa Professione medica Sicurezza sul lavoro

Enti e organizzazioni

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • CIMO
  • INAIL

Riferimenti normativi

  • Articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008
  • Articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Scadenze

  • 31 marzo
  • Entro il trimestre dell’anno successivo

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialeComunicazione 143

Allegati

Fonte originale FNOMCeO