COM. N 24/2019
Interpello Agenzia Entrate Fatturazione elettronica MMG
Protocollo: 2877 · 21/02/2019
Sintesi
Generata con AIL’Agenzia delle Entrate chiarisce che i medici di medicina generale convenzionati con le ASL non devono emettere fatture elettroniche per le prestazioni rese agli enti, documentate dal foglio di liquidazione. Per il solo anno d’imposta 2019 è inoltre vietata l’emissione di fatture elettroniche per le prestazioni i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso lo spesometro, con l’eccezione delle fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019, il cui invio è previsto entro il 28 febbraio 2019.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
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Enti e organizzazioni
- Agenzia delle Entrate
- ASL
Riferimenti normativi
- Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
- Decreto ministeriale 31 ottobre 1974, articolo 2
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, articolo 1, comma 3
- Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 10-bis, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 21, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 916
- Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, articolo 11, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
- Risoluzione n. 98/E del 25 novembre 2015
Scadenze
- 13 febbraio 2019: risposta n. 54 dell’Agenzia delle Entrate
- 1° gennaio 2019: decorrenza della soppressione dello spesometro
- Anno d’imposta 2019: divieto di emissione delle fatture elettroniche per i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria
- 28 febbraio 2019: termine per l’invio dei dati relativi alle fatture del terzo e quarto trimestre 2018 o del secondo semestre 2018
