Diffida Codacons finanziamenti case farmaceutiche

COM. N 20/2019

Diffida Codacons finanziamenti case farmaceutiche

Protocollo: 1767 · 31/01/2019

Sintesi

Generata con AI

La FNOMCeO chiarisce che la valutazione di eventuali accordi tra medici e aziende farmaceutiche, idonei a condizionare la libertà prescrittiva, spetta agli Ordini nell’ambito della loro autonomia disciplinare. Richiama gli articoli 7, 30 e 31 del Codice Deontologico e precisa che eventuali reati di comparaggio devono essere perseguiti dall’Autorità giudiziaria penale, sulla base di accertamenti concreti e nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Conflitto di interessi Deontologia farmaci FNOMCeo Procedimenti disciplinari

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Codacons
  • GlaxoSmithKline
  • Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
  • Autorità Giudiziaria Penale

Riferimenti normativi

  • Codice Deontologico, articoli 7, 30 e 31
  • Articolo 170 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)
  • Articolo 27 della Costituzione

Scadenze

  • 24 gennaio 2019
  • Anni 2015, 2016 e 2017

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO