COM. N 20/2019
Diffida Codacons finanziamenti case farmaceutiche
Protocollo: 1767 · 31/01/2019
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO chiarisce che la valutazione di eventuali accordi tra medici e aziende farmaceutiche, idonei a condizionare la libertà prescrittiva, spetta agli Ordini nell’ambito della loro autonomia disciplinare. Richiama gli articoli 7, 30 e 31 del Codice Deontologico e precisa che eventuali reati di comparaggio devono essere perseguiti dall’Autorità giudiziaria penale, sulla base di accertamenti concreti e nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Codacons
- GlaxoSmithKline
- Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Autorità Giudiziaria Penale
Riferimenti normativi
- Codice Deontologico, articoli 7, 30 e 31
- Articolo 170 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)
- Articolo 27 della Costituzione
Scadenze
- 24 gennaio 2019
- Anni 2015, 2016 e 2017
