DLgs 10 agosto 2018 n 104 Acquisizione certificazione medica-detenzione armi

COM. N 87/2018

DLgs 10 agosto 2018 n 104 Acquisizione certificazione medica-detenzione armi

Protocollo: 13885 · 17/09/2018

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione illustra le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 sulla certificazione medica per la detenzione e il porto d’armi. La validità della certificazione per i detentori di armi comuni da sparo è ridotta da sei a cinque anni, salvo i titolari di licenza di porto d’armi. In via transitoria, il certificato deve attestare l’assenza di malattie mentali o condizioni che riducano la capacità di intendere e di volere; l’obbligo di presentazione deve essere assolto entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Adempimenti amministrativi Idoneità psicofisica Normativa Professione medica Sostanze stupefacenti e psicotrope

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Aziende sanitarie locali
  • Polizia di Stato
  • Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104
  • Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017
  • Direttiva 91/477/CEE del Consiglio
  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 35, comma 7, 38, comma 4, e 39
  • Decreto legislativo n. 204 del 2010, art. 6, comma 2

Scadenze

  • Obbligo di presentazione della certificazione medica entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
  • Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2018
  • Vigenza indicata al 14 settembre 2018

Documenti ufficiali

Apri comunicazione ufficialescarica allegato

Fonte originale FNOMCeO