COM. N 67/2018
Decreto 10 aprile 2018 Disposizioni per i medici extracomunitari
Protocollo: 11140 · 13/07/2018
Sintesi
Generata con AILa comunicazione illustra il Decreto 10 aprile 2018, che disciplina i requisiti, le modalità di formazione e aggiornamento con attività clinica, l’autorizzazione temporanea, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno per medici extracomunitari. Il decreto prevede lo svolgimento dell’attività esclusivamente presso strutture sanitarie individuate e sotto la supervisione di un tutor, nonché la trasmissione dell’elenco dei medici autorizzati all’Ordine competente.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Ministero della Salute
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
- Ministero dell'Interno
- Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Riferimenti normativi
- Decreto 10 aprile 2018, Disposizioni per i medici extracomunitari
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 15, comma 2
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39-ter
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 33
- Decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850
- Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
Scadenze
- Autorizzazione temporanea per una durata non superiore a due anni
- Domanda di visto da presentare entro sei mesi dall’adozione del decreto di autorizzazione temporanea
- Richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia
- Pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2018
