COM. N 59/2018
Obbligo formativo ECM per medici chirurghi e odontoiatri
Protocollo: 9665 · 14/06/2018
Sintesi
Generata con AILa comunicazione ribadisce che la formazione continua ECM è un requisito indispensabile per l’esercizio professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sia dipendenti sia liberi professionisti. L’aggiornamento costituisce un dovere professionale e deontologico, indipendentemente dall’organizzazione di corsi da parte del datore di lavoro. Gli Ordini e le Federazioni nazionali devono vigilare sull’assolvimento dell’obbligo formativo e adottare gli eventuali provvedimenti previsti in caso di inadempienza.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Conferenza Stato-Regioni
Riferimenti normativi
- Art. 16-quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni
- Art. 19 del Codice di Deontologia Medica
- Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni recante “La Formazione Continua nel settore Salute”, art. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017
