Obbligo formativo ECM per medici chirurghi e odontoiatri

COM. N 59/2018

Obbligo formativo ECM per medici chirurghi e odontoiatri

Protocollo: 9665 · 14/06/2018

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione ribadisce che la formazione continua ECM è un requisito indispensabile per l’esercizio professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sia dipendenti sia liberi professionisti. L’aggiornamento costituisce un dovere professionale e deontologico, indipendentemente dall’organizzazione di corsi da parte del datore di lavoro. Gli Ordini e le Federazioni nazionali devono vigilare sull’assolvimento dell’obbligo formativo e adottare gli eventuali provvedimenti previsti in caso di inadempienza.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

AI

Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

ECM Formazione professionale Ordini territoriali Professione medica Professione odontoiatrica

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Conferenza Stato-Regioni

Riferimenti normativi

  • Art. 16-quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni
  • Art. 19 del Codice di Deontologia Medica
  • Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni recante “La Formazione Continua nel settore Salute”, art. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO