Sentenza Consiglio di Stato N° 3467-2018
Protocollo: 9583 · 13/06/2018
Sintesi
Generata con AILa comunicazione trasmette la sentenza del Consiglio di Stato n. 3467/2018, che conferma la vigenza degli artt. 4 e 5 della legge n. 175/1992. Nei messaggi pubblicitari delle strutture sanitarie è obbligatoria l’indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria. La violazione può comportare la sospensione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria da sei mesi a un anno. La liberalizzazione introdotta dalla normativa Bersani non ha eliminato tale obbligo né i poteri di verifica e segnalazione degli Ordini professionali.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Enti e organizzazioni
- Consiglio di Stato
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
- Comune di Sarzana
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di La Spezia
- Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine di La Spezia
- FNOMCeO
Riferimenti normativi
- Legge 5 febbraio 1992 n. 175, artt. 4 e 5
- Legge 4 agosto 2006 n. 248 (legge Bersani)
- Decreto-legge n. 223/2006, art. 2
- Legge n. 41/1999
- Legge n. 112/2004
- Decreto-legge n. 189/2017, art. 1, comma 153
- Art. 104 del Codice del processo amministrativo
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 3467/2018
- Sentenza del TAR Liguria n. 802/2017
Scadenze
- 8 giugno 2018: pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato
- 12 aprile 2018: udienza pubblica e camera di consiglio
- Da sei mesi a un anno: periodo di sospensione dell’autorizzazione amministrativa in caso di mancata indicazione del direttore sanitario
- 1 gennaio 2007: termine previsto per l’adeguamento delle disposizioni deontologiche alla nuova disciplina pubblicitaria
