Decreto Presidente Consiglio Ministri 9 febbraio 2018 Profilo professionale Assistente studio odontoiatrico

COM. N 36/2018

Decreto Presidente Consiglio Ministri 9 febbraio 2018 Profilo professionale Assistente studio odontoiatrico

Protocollo: 6290 · 12/04/2018

Sintesi

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La comunicazione segnala la pubblicazione del DPCM 9 febbraio 2018, che recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 23 novembre 2017 e definisce il profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico (ASO). Sono disciplinati attività e limiti operativi, requisiti e durata della formazione, tirocinio, esame finale, attestazione nazionale, esenzioni e disposizioni transitorie.

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Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Amministrazione e Consiglio

Tag

Formazione professionale Ministero della Salute Normativa Ordini professionali Professione odontoiatrica

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Ministero della Salute
  • Governo
  • Regioni
  • Province autonome di Trento e Bolzano
  • Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
  • Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Riferimenti normativi

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018
  • Accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017, Rep. Atti n. 209/CSR
  • Legge 1 febbraio 2006, n. 43, art. 1, comma 2
  • Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 4
  • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43
  • Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
  • Decreto legislativo n. 502/1992
  • Decreto ministeriale 30 giugno 2015
  • Legge 10 agosto 2000, n. 251
  • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Scadenze

  • Corso di formazione: almeno 700 ore, di cui 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio, entro una durata massima di 12 mesi
  • Aggiornamento formativo obbligatorio: almeno 10 ore all’anno
  • Frequenza obbligatoria: assenze non superiori al 10% delle ore complessive, salvo recuperi autorizzati
  • Adeguamento degli ordinamenti regionali e delle Province autonome entro sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM
  • Esenzione per chi documenta almeno 36 mesi di attività lavorativa, anche non consecutiva, negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del DPCM
  • Prima applicazione: acquisizione della documentazione relativa ai requisiti di esenzione entro sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM
  • Periodo transitorio: assunzioni con qualifica di Assistente alla poltrona prive del titolo per un periodo non superiore a 24 mesi
  • Acquisizione dell’attestato entro 36 mesi dall’assunzione o, nei casi previsti, dall’entrata in vigore del DPCM
  • Accordo sottoscritto il 23 novembre 2017; DPCM emanato il 9 febbraio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO