COM. N 49/2017
Inserimento Albo titoli rilasciati Università telematiche
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO chiarisce che i Master rilasciati dalle Università telematiche non devono essere annotati nell’Albo, ma possono essere inseriti nel fascicolo personale e utilizzati per l’informazione sanitaria. Dispone invece che gli Ordini raccolgano e registrino obbligatoriamente i titoli di specializzazione: per le nuove iscrizioni come requisito della domanda e, per gli iscritti già presenti, entro tre mesi, anche ricorrendo ad azioni disciplinari in caso di mancata comunicazione.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
Tag
Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- MIUR
- Ministero della Salute
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Riferimenti normativi
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, articolo 3, commi 3 e 4
- D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, articolo 15
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3
- Codice di deontologia medica, articolo 64, commi 1 e 2
Scadenze
- A partire dalla data di ricevimento della comunicazione: per le nuove iscrizioni, gli Ordini devono richiedere anche i titoli di specializzazione, a pena di non accoglimento della domanda.
- Entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione: gli Ordini devono acquisire i titoli di specializzazione di tutti gli iscritti già presenti.
- 21 marzo: incontro tra FNOMCeO, MIUR e Ministero della Salute.
