Applicazione dei principi statali contenuti nell’art. 3, comma 1, legge 30
Protocollo: 7601 · 23/06/2016
Sintesi
Generata con AILa comunicazione trasmette agli Ordini la nota FNOMCeO indirizzata al Ministero della Salute sull’applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera h), della legge n. 130/2001. La disposizione impone al medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e conservare per almeno dieci anni campioni di liquidi biologici e annessi cutanei, indipendentemente dalla pratica funeraria. FNOMCeO evidenzia le criticità derivanti dal mancato aggiornamento del regolamento nazionale di polizia mortuaria, dalla disomogeneità delle normative regionali e dalle responsabilità operative e organizzative gravanti sui medici necroscopi, chiedendo al Ministero una ricognizione della materia. La circolare ministeriale del 30 maggio 2016 richiama la diretta applicabilità dell’obbligo.
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Riferimenti normativi
- Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 3, comma 1, lettera h)
- Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 116
- Circolare del Ministero della Salute del 30 maggio 2016
Scadenze
- Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 130/2001: termine previsto per l’adozione del regolamento di modifica della disciplina di polizia mortuaria
- Conservazione dei campioni biologici e degli annessi cutanei per un periodo minimo di dieci anni
- Visita necroscopica da effettuare dopo 15 ore dalla morte e comunque entro 30 ore
