COM. N 61/2016
Art. 56 Codice Deontologia Medica
Protocollo: 7315 · 15/06/2016
Sintesi
Generata con AILa FNOMCeO comunica la revisione dell’articolo 56 del Codice di Deontologia Medica, approvata dal Consiglio Nazionale, relativo alla pubblicità informativa sanitaria. La nuova formulazione disciplina contenuti e correttezza della pubblicità, ammette la pubblicità comparativa solo sulla base di indicatori clinici certi e condivisi e attribuisce all’Ordine territoriale la verifica della conformità deontologica e l’adozione dei provvedimenti necessari.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
AIDestinatario prevalente
Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- FNOMCeO
- Consulta deontologica nazionale
- Comitato Centrale della FNOMCeO
- Consiglio Nazionale della FNOMCeO
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- Consiglio di Stato
Riferimenti normativi
- Articolo 56 del Codice di Deontologia Medica
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 00167/2016
- Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 4/9/2014
Scadenze
- 4 settembre 2014: provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- 19 gennaio 2016: sentenza del Consiglio di Stato n. 00167/2016
- 28 aprile 2016: esame della proposta da parte del Comitato Centrale
- 19 maggio 2016: approvazione del testo da parte del Consiglio Nazionale
- 15 giugno 2016: data indicata nel titolo della comunicazione
