COM. N 37/2016
Provv. Agenzia Entrate 06-04-’16-n.’16-49798 Anagrafe tributaria imposta valore aggiunto
Protocollo: 4362 · 07/04/2016
Sintesi
Generata con AIIl provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2016 esclude, per l’anno 2015, le amministrazioni pubbliche e autonome dall’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni rilevanti ai fini IVA. L’esclusione riguarda anche gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e la FNOMCeO. Il provvedimento stabilisce inoltre soglie di esclusione per alcune operazioni attive di importo inferiore a 3.000 euro o 3.600 euro.
Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.
Informazioni elaborate con AI
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Amministrazione e Consiglio
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Enti e organizzazioni
- Agenzia delle Entrate
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
- Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Ministero dell’Economia e delle Finanze
Riferimenti normativi
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 209-213 e comma 361
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, articolo 1, comma 2
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 629, lettera b
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 febbraio 2015
- Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, 2 agosto 2013, 5 novembre 2013 e 31 marzo 2015
Scadenze
- Anno 2015: periodo cui si applica l’esclusione dall’obbligo di comunicazione
- 6 aprile 2016: data del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
