730 precompilato invio dati proroga al 9 febbraio 2016

COM. N 7/2016

730 precompilato invio dati proroga al 9 febbraio 2016

Sintesi

Generata con AI

La comunicazione informa sulla proroga al 9 febbraio 2016 del termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi del 2015, destinati alla dichiarazione 730 precompilata. Sono richiamate le difficoltà tecniche di accreditamento e trasmissione, il quadro sanzionatorio e l’attività della FNOMCeO presso le istituzioni per ottenere il differimento. È inoltre indicato al 9 marzo 2016 il nuovo termine per l’opposizione dei contribuenti all’utilizzo dei dati sanitari.

Sintesi e metadati sono generati automaticamente con AI. Per il contenuto ufficiale fare sempre riferimento ai documenti originali FNOMCeO.

Informazioni elaborate con AI

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Destinatario prevalente

Iscritti all'Ordine

Tag

Adempimenti amministrativi Fisco Professione medica Professione odontoiatrica Scadenze Sistema TS

Enti e organizzazioni

  • FNOMCeO
  • Agenzia delle Entrate
  • Sistema Tessera Sanitaria
  • Camera dei deputati - Commissione Affari Sociali
  • Ragioneria Generale dello Stato
  • SOGEI

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 175, art. 3, commi 3, 5-bis e 5-ter
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008
  • Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 50, comma 5-bis, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 949, lettera e)
  • Decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, disegno di legge di conversione C. 3513

Scadenze

  • 31 gennaio 2016: scadenza originaria per l’invio dei dati sanitari relativi al 2015
  • 9 febbraio 2016: termine prorogato per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria
  • 9 marzo 2016: termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate il rifiuto all’utilizzo delle spese mediche per il 730 precompilato
  • Dal 10 febbraio al 9 marzo 2016: opposizione tramite l’area autenticata del Sistema Tessera Sanitaria
  • Cinque giorni successivi alla scadenza o alla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate: termine per correggere i dati senza applicazione della sanzione nei casi previsti
  • Sessanta giorni dalla scadenza: trasmissione con sanzione ridotta a un terzo nei casi previsti

Documenti ufficiali

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Fonte originale FNOMCeO